CLASSIFICAZIONE DEI VINI


ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO COMUNE — OCM

Il regolamento del Consiglio CE n. 479/2008, formalmente adottato dal consiglio dei Ministri dell'Unione Europea nell'aprile del 2008, introduce una vasta riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.


I regolamenti della Commissione CE sulle modalità di applicazione della riforma sono entrati in vigore il 1° agosto 2009 ed hanno introdotto delle importanti modifiche al settore del vino.



GLI ASPETTI PRINCIPALI DELLA NUOVA OCM VINO

Una delle novità più rilevanti è l'introduzione del nuovo concetto di Denominazione di Origine dei Vini, sostanzialmente molto simile a quelli delle Denominazioni di Origine Protette (D.O.P.) ed alle Indicazioni Geografiche Protette (I.G.P.).


D.O.P. — DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
Indica il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un vino - originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese - la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani. Le uve da cui è ottenuto un vino a D.O.P. sono per il 100% prodotte, trasformate ed elaborate nell'area geografica delimitata.

I.G.P. — INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
Indica il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un vino - originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese - di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica. Le uve da cui è ottenuto un vino a I.G.P. provengono per almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica. Per i vini a I.G.P. è stata introdotta la delimitazione della zona di vinificazione delle uve. Ciò significa che non sarà più possibile produrre un vino a I.G.P. da uve vendemmiate in una regione, ma vinificate in un'altra (ad eccezione del 15% delle uve che possono provenire da fuori zona). Inoltre i vini I.G.P. saranno sottoposti a più rigide procedure di controllo.

VINI GENERICI CON POSSIBILITÀ DI INDICARE ANNATA E/O VITIGNO
Sono vini senza nessuna indicazione riferita all'origine e possono essere prodotti con uve provenienti da varie zone e/o da vari Stati Membri. Possono riportare in etichetta il riferimento all'annata e/o alla varietà di uve utilizzate.

Dal 25 novembre 2004 è obbligatorio scrivere in etichetta "contiene solfiti" quando il contenuto di SO2 totale supera i 10 mg/litro.


PRIMA DELLA RIFORMA OCM
In deroga a quanto disposto dal Regolamento Comunitario gli Stati Membri possono continuare ad utilizzare le proprie menzioni tradizionali riferite alle Denominazioni di Origine e Indicazioni Geografiche.

Sarà quindi possibile continuare ad utilizzare (almeno per quanto riguarda l'Italia) le sigle: D.O.C.G. (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) — D.O.C. (Denominazione di Origine Controllata) — I.G.T. (Indicazione Geografica Tipica).

D.O.C.G. (Denominazione di Origine Controllata e Garantita)
La categoria dei vini DOCG comprende i vini prodotti in determinate zone geografiche nel rispetto di uno specifico disciplinare di produzione (approvato con decreto ministeriale).

Le DOCG sono riservate ai vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinsiche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale.

Tali vini, prima di essere immessi in commercio, devono essere sottoposti in fase di produzione ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico che nè certifichi il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare; l'esame organolettico inoltre deve essere ripetuto, partita per partita, anche nella fase di imbottigliamento; per i vini DOCG è infine prevista anche un'analisi sensoriale (assaggio) eseguita da un'apposita Commissione; il mancato rispetto dei requisiti ne impedisce l'immissione al consumo con la dicitura DOCG.


D.O.C. (Denominazione di Origine Controllata)

Per denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata; esso viene utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani.


La categoria dei vini DOC comprende i vini prodotti in determinate zone geografiche nel rispetto di uno specifico disciplinare di produzione (approvato con decreto ministeriale).

Tali vini, prima di essere immessi in commercio, devono essere sottoposti in fase di produzione ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico che ne certifichi il rispetto dei requisiti minimi previsti dal disciplinare; il mancato rispetto dei requisiti ne impedisce l'immissione al consumo con la dicitura DOC.


I.G.T. (Indicazione Geografica Tipica)
Per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.

Questa categoria comprende i vini prodotti in determinate regioni o aree geografiche (autorizzate per legge), secondo un disciplinare di produzione poco restrittivo.

È opportuno precisare che si possono trovare anche vini di alta qualità a I.G.T. e che la loro collocazione è dovuta sia a scelte commerciali, sia all'impossibilità, per la loro composizione (vitigni utilizzati), di rientrare nei disciplinari dei vini di qualità delle zone di produzione.


VINI DA TAVOLA

Questa categoria identifica i vini prodotti con uve autorizzate, senza dover rispettare particolari disciplinari di produzione, ma sono comunque soggetti a norme comunitarie e appositi controlli.
Solitamente si tratta dei vini da tavola "veri e propri", cioè quelli generici di qualità più modesta, che possono riportare sull'etichetta la sola indicazione "Vino da tavola" ed il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore; facoltativamente possono riportare l'indicazione del colore (Bianco, Rosso o Rosato), ma non il o i vitigni utilizzati e l'anno di produzione.
Tuttavia la dicitura vino da tavola non è sempre sinonimo di "scarsa" qualità ma semplicemente di non appartenenza ad alcun disciplinare di produzione.









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